PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nell'ambito dell'esercizio della professione giornalistica è riconosciuta la specificità della figura dei giornalisti liberi professionisti, denominati «freelance», che operano nel rispetto dei princìpi costituzionali di libertà di espressione, di pluralismo e delle norme giuridiche e deontologiche previste per la professione giornalistica.
      2. Ai fini del rispetto dei valori etici e professionali dei freelance e a tutela della libertà dell'informazione, i giornalisti liberi professionisti esercitano continuativamente e in piena autonomia l'attività giornalistica che costituisce la loro principale attività lavorativa.

Art. 2.

      1. Ai giornalisti liberi professionisti è riconosciuto l'incarico di lavoro con la specificazione della prestazione professionale richiesta, della durata dell'incarico, della tipologia e del compenso pattuito anche in caso di scelta di non pubblicazione da parte del committente.
      2. Ai giornalisti liberi professionisti è riconosciuto un trattamento economico che tiene conto del diritto all'assistenza e alla previdenza previsti per l'intera categoria dei giornalisti attraverso voci aggiuntive a carico degli editori nella determinazione del compenso.
      3. Il tariffario minimo determinato per i giornalisti liberi professionisti deve essere parametrato al costo sostenuto dagli editori per il corrispondente lavoro dei giornalisti assunti con contratto di lavoro dipendente. La determinazione del compenso è definita attraverso un apposito tariffario dei compensi minimi concordato fra i sindacati di categoria, le associazioni imprenditoriali del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale e l'Ordine professionale.